SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE CON LA "PACE FISCALE"

 

Pubblicato il modello da presentare all'Agenzie Entrate-Riscossione

 

LAgenzia Entrate – Riscossione ha reso disponibile il modello utilizzabile da parte delle persone fisiche che, versando in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, intendono aderire al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dal 2000 al 2017.

 

La chiave d’accesso è l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ce non deve superare i 20mila euro. Per aderire alla sanatoria c’è tempo fino al 30 aprile 2019, presentando il modello denominato «SA–ST» con gli acronimi di «saldo e stralcio», attestando al grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, se necessario, la copia conforme del decreto di liquidazione.

 

Soggetti interessati

Sono interessati alla sanatoria le sole persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Tale situazione sussiste qualora l’Isee del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000,00.

Oltre alle persone fisiche con Isee fino a 20mila euro, la domanda potrà essere presentata anche da chi ha già aperta una procedura di liquidazione alla data di presentazione della dichiarazione di adesione. Rientrano nella definizione agevolata anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle e non hanno perfezionato i pagamenti dovuti, compresi quelli entro il 7 dicembre.

 

Debiti che possono essere definiti

La procedura agevolata riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con escursione temporale del tutto coincidente con quella della rottamazione-ter, derivanti «dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 600/73, e all’articolo 54 bis del D.P.R. 633/72». Il riferimento è alle attività di liquidazione delle dichiarazioni annuali che comprende sia il mero recupero delle imposte dichiarate e non versate sia la correzione degli errori commessi dal contribuente, ad esempio, nella indicazione degli oneri deducibili.

La definizione riguarda anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali / Gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Non sono ammesse invece le iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli formali, di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, che hanno natura sostanzialmente accertativa.

Sono altresì esclusi i cosiddetti «mini ruoli», vale a dire gli importi non superiori a mille euro alla data del 24/10/2018, affidati nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, in quanto già azzerati d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018, in base all’articolo 4 del decreto legge 119/2018.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione, per i debiti non rientranti nelle suddette fattispecie, è comunque possibile, al sussistere dei relativi requisiti, l’adesione alla “rottamazione-ter” (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018). Qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi dalla relativa disciplina, il soggetto può presentare 2 distinte dichiarazioni, una al fine del saldo e stralcio e l’altra al fine della “rottamazione-ter”.

 

Definizione in base all'indicatore Isee

Il costo della definizione è inversamente proporzionale al valore dell’Isee, nel senso che la riduzione è tanto maggiore quanto più basso è l’indicatore della situazione economica. Tale riduzione peraltro si aggiunge all’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

In particolare, con riferimento al capitale e agli interessi affidati all’Agente della Riscossione:

 a) per Isee con valore non superiore a 8.500 euro, si versa il 16% del debito complessivo;

 b) per Isee con valore compreso tra 8.501 e 12.500 euro, si versa il 20% del debito complessivo;

 c) per Isee con valore compreso tra 12.501 e 20mila euro, si versa il 35% del debito complessivo.

 A tali importi, occorre aggiungere l’aggio dell’Agente della Riscossione, commisurato alle somme effettivamente dovute, nonché il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di quelle sostenute per eventuali procedure esecutive.

Si considera altresì in situazione di difficoltà economica il debitore che, anche in assenza del possesso dei requisiti indicati, si trovi in pendenza di procedura di liquidazione dei propri beni per far fronte ai debiti contratti, nell’ambito della disciplina della esdebitazione, di cui all’articolo 14 ter della legge 3/2012. Allo scopo, deve essere allegata alla dichiarazione copia del decreto di apertura della liquidazione. I contribuenti che versano in tale situazione pagano un importo pari al 10% del valore del capitale e degli interessi affidati all’Agente della Riscossione nonché l’aggio e le spese sostenute da quest’ultimo nell’ambito delle azioni di recupero coattivo.

Presentazione delle istanze di adesione

Per accedere ai benefici, occorre presentare una istanza, entro il 30 aprile, compilata sulla base del modello SA-ST predisposto dall’Agenzia Entrate-Riscossione e pubblicato sul sito istituzionale.

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato e alla dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

- volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di definire tutti i carichi ovvero soltanto alcuni di essi; in quest’ultimo caso va altresì riportato il numero della cartella / avviso (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell’INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata e il carico (con indicazione del relativo numero identificativo), qualora il soggetto intenda aderire solo per alcuni debiti contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;

- attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica barrando alternativamente la casella relativa alla dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con la segnalazione del valore dell’Isee (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare;

- volontà, tramite la barratura dell’apposita casella, di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente, indicando il numero di rate scelto (da 2 a 4);

- non sussistenza, tramite la barratura dell’apposita casella, della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, l’assunzione dell’impegno a rinunciare agli stessi.

Il modello va presentato:

• direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate – Riscossione;

• tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del

documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

 

Modalità di versamento

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la stessa data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora non sussistano i requisiti previsti, oppure la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest’ultimo caso:

- il 35% dell’importo complessivo entro il 30 novembre 2019;

- il 20% entro il 31 marzo 2020;

- il 15% entro il 31 luglio 2020;

- il 15% entro il 31 marzo 2021;

- il residuo 15% entro il 31 luglio 2021.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina, invece, l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi;

 

Effetti della definizione agevolata

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

- l’Agente della Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A;

- ai fini del rilascio del DURC, va dichiarata l’intenzione di aderire alla definizione in esame.

 

 

14/01/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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